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L’Unione Italiana dei Ciechi nasce con lo scopo primario di integrare persone cieche ed ipovedenti nella società. Tale associazione opera senza fini di lucro al fine di perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale.
In primo luogo, la tutela nei confronti di persone minorate della vista trova piena realizzazione attraverso la creazione di apposite strutture operative e le specifiche convenzioni con le pubbliche amministrazioni competenti. Addentrandoci ancor più nel dettaglio, è possibile affermare che l’U.I.C.:
- favorisce la piena attuazione dei diritti umani, civili e sociali dei ciechi ed ipovedenti, così come la loro equiparazione sociale e l'integrazione in ogni ambito della vita civile, promuovendo allo scopo specifici interventi;
- promuove ed attua iniziative sia per la prevenzione della cecità, per il recupero visivo, per la riabilitazione funzionale e sociale dei ciechi ed ipovedenti, sia per l'istruzione dei ciechi ed ipovedenti e per la loro formazione culturale e professionale;
- garantisce la piena attuazione del diritto al lavoro per i ciechi ed ipovedenti, favorendo il collocamento lavorativo e l'attività professionale in forme individuali e cooperative;
- attua iniziative assistenziali rispondenti alle necessità dei ciechi ed ipovedenti, con particolare attenzione ai pluriminorati e agli anziani;
- opera nel campo tiflologico e tiflotecnico per garantire la disponibilità di strumenti sempre più avanzati.
E' bene ribadire che, secondo quanto previsto dall'art. 10, comma 5, del D.L.vo 460/97, è vietato svolgere attività diverse da quelle di cui ai commi precedenti, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.
L'Unione Italiana dei Ciechi, posta sotto la vigilanza del Ministero dell'Interno, esercita le funzioni di rappresentanza e di tutela degli interessi morali e materiali dei ciechi ed ipovedenti ad essa riconosciute con D.L.C.P.S. 26 settembre 1947, n. 1047 e confermate con D.P.R. 23 dicembre 1978.
In ultimo, l'Unione Italiana dei Ciechi - ONLUS è iscritta nel Registro delle persone giuridiche, di cui al D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361 e al Registro nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale di cui alla Legge 7 dicembre 2000, n. 383.
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